La celiachia (o malattia celiaca) è una patologia permanente autoimmune causata dall’intolleranza al glutine, una proteina presente nel frumento e in alcuni cereali. Tale malattia provoca un’infiammazione dell’intestino tenue, causando atrofia dei villi e microvilli intestinali e se non trattata in modo opportuno può portare a problematiche molto gravi. In Italia e in Europa, circa l’1% della popolazione risulta affetto da questa patologia, interessa sia adulti che bambini, in particolare le donne. Nonostante questa malattia sia stata diagnosticata solo nell’1% della popolazione, si pensa che le percentuali di individui affetti siano ben maggiori. Questo perché in numerosi casi (circa il 70%) non vi è una diagnosi di celiachia seppur sia presente la patologia, ciò potrebbe essere dovuto a sintomatologia poco chiara o addirittura assente in un primo momento. Solo inizialmente è stata classificata come malattia rara, recentemente è stata spostata dalla categoria delle malattie rare a quella delle malattie croniche invalidanti, pertanto chi ne è affetto può usufruire dell’esenzione per tutte le prestazioni sanitarie necessarie a monitorare la patologia.
GLI ALIMENTI GLUTEN- FREE
Nonostante la ricerca farmacologica stia lavorano sulla produzione di diversi farmaci, attualmente non ne esiste alcuno in commercio adatto per il trattamento di questo disturbo, pertanto l’unica terapia consiste in un’alimentazione priva di glutine. Per far fronte a questa patologia si è diffusa la produzione di alimenti gluten-free, che permette ai soggetti celiaci di assumere molti degli alimenti che altrimenti sarebbero dannosi per la loro salute come pane, pasta, pizze, piadine e dolci.
L’introduzione di questi nuovi alimenti è stata quindi regolamentata da specifiche leggi.
ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
Regolamento (CE) 41/2009
Questo regolamento è stato uno tra i primi riguardanti la composizione e l’etichettatura degli alimenti adatti a persone intolleranti al glutine. Questa normativa ha stabilito che devono essere distinte due categorie di alimenti:
20 ppm.
100 mg/kg, cioe’ 100 ppm, a base di ingredienti depurati di glutine.
Regolamento UE 1169/11
Il regolamento sopra descritto è stato abrogato e sostituito dal Regolamento UE 1169/11 sull’etichettatura che riguarda prodotti per celiaci, per diabetici e senza lattosio. Tale regolamento stabilisce tutte le informazioni che i produttori devono fornire al consumatore in modo da permettergli di evitare tutti gli alimenti potenzialmente dannosi per la propria salute. La stessa norma obbliga a indicare la presenza dell’allergene utilizzando un carattere ben distinguibile dagli altri ingredienti presenti sull’etichetta, quindi evidenziando la presenza dello stesso con accorgimenti grafici. Nello stesso regolamento viene presentato un elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze aggiornato con il Regolamento delegato (UE) n. 78/2014.
Regolamento UE 828/2014
Tale regolamento risulta essere il più recente in merito alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Tale norma si riferisce in particolare alle diciture consentite sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Tale regolamento stabilisce che:
EROGAZIONE GARTUITA DI ALIMENTI PER CELIACI
Decreto dell’8 giugno 2001
Con tale decreto che si riferisce all’ “assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare”, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l’erogazione gratuita degli alimenti per i celiaci. Infatti tale decreto riporta quanto segue:
“Rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria l’erogazione dei prodotti alimentari di seguito elencati: (…) alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente formulati per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine» per persone affette da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123.»”
Nel decreto vengono altresì indicati i tetti di spesa mensile a carico del Servizio sanitario nazionale, calcolati sulla base dei prezzi medi dei prodotti ed incrementati di una percentuale pari al 30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali (D.M. 8 giugno 2001).